MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2023
Aggiornamento: 23.03.2024.

Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto legislativo n° 231/2001 (di seguito il Decreto), a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a fronte di determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio dei medesimi dai propri amministratori o dipendenti (persona fisica) e coinvolgendo nella punizione di tali illeciti il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci.
Copia del Decreto nel testo di volta in volta in vigore è disponibile nella rete intranet aziendale.

L’art. 5 del Decreto ritiene “l’ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  • da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  • da persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra”.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

  • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso,
  • la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la Vigilanza sul funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l’aggiornamento dello stesso,
  • il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo,
  • non c’è stata carenza di Vigilanza da parte dell’organo di controllo.


Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione,
la responsabilità della società sarà riconosciuta quando:

  • sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e Vigilanza.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l’attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.
In tal senso i reati presi in esame sono elencati in apposito allegato interno disponibile nella rete intranet aziendale.
Unguess S.r.l. (di seguito la Società o Unguess), preso atto della normativa in vigore e della sua portata, ha provveduto ad adottare il Modello Organizzativo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2023.

01 Il Modello Organizzativo

La Società si è già in parte dotata di un sistema di tracciamento dei processi quale strumento di corretta gestione aziendale, considerando il Modello 231 come completamento del sistema in ottica penal-preventiva.

In particolare, si è preliminarmente e dettagliatamente analizzata la struttura aziendale al fine di identificare le aree ed attività sensibili per la prevenzione dei reati, con riferimento sia ai rapporti ed all’assetto operativo interno della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, outsourcers, fornitori e partner di ogni altro genere).

Si è proceduto, quindi, con una mappatura (risk mapping e risk assessment) specifica per ogni flusso di valore aziendale, che ha costituito il fondamento della c.d. gap analysis, ossia la ricognizione di quali presidi e procedure fossero necessari e da adottarsi per irrobustire e rendere più avanzata possibile la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.
La “mappatura delle aree di rischio” si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

  • Identificazione dell’attività oggetto di verifica;
  • identificazione della funzione aziendale “owner” del processo, cioè sotto la cui responsabilità l’attività viene condotta;
  • Identificazione della eventuale funzione aziendale “cooperante” cioè quella funzione che partecipa nell’attività aziendale in esame;
  • individuazione della tipologia di reato da prevenire;
  • previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
  • analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;
  • analisi degli strumenti già esistenti in società a presidio del rischio di commissione dei reati;
  • evidenza dei presidi ritenuti necessari per la migliore implementazione del sistema di prevenzione dei reati;
  • elaborazione del grado di rischio residuale dell’attività.


La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio è descritta nel relativo documento interno di analisi del rischio adottato dalla Società.

Grazie alla specificità di tale documento interno, sarà possibile adeguare costantemente il Modello 231 al contesto sociale e aziendale, in un’ottica di prevenzione del rischio di reato.

Pertanto, l’elaborazione e l’adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all’esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

La redazione del Modello ha tenuto altresì conto e si è conformata, alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Confindustria come da ultimo modificate nel giugno 2021, per ogni effetto di legge.

02 Il Sistema 231 della Società e la struttura del Modello

Il sistema 231 della Società (da intendersi come quell’insieme di documenti, procedure e persone con ruoli assegnati dal Modello 231 stesso), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, è strutturato sui seguenti elementi costitutivi:

  • Codice Etico e di Condotta;
  • Organismo di Vigilanza della Società con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello e, in generale, al suo funzionamento e di aggiornamento del Modello stesso;
  • Sistema del controllo interno e delle procedure aziendali;
  • Previsione di sanzioni in caso di inosservanza del Modello.


In dettaglio, il Modello Organizzativo della Società è così suddiviso, quanto alla parte documentale:

Parte generale:documento illustrativo degli elementi fondamentali della disciplina, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello stesso, della struttura del modello e dei suoi elementi principali, quali: l’Organismo di Vigilanza, la Policy Whistleblowing, il sistema disciplinare e il Codice Etico. (Documentazione pubblica sul sito ufficiale della società)
Parte speciale:documento illustrativo della struttura e dell’attività aziendale, dei principi generali di comportamento nonché, per ogni processo aziendale, delle attività sensibili alla commissione dei reati cd 231 con indicazione delle modalità di presidio e prevenzione.
(Documentazione interna, disponibile solo sul sito intranet aziendale)


Il Modello è altresì completato come sopra evidenziato dal Codice Etico e di Condotta.
Il Modello si rivolge ai seguenti soggetti, denominati collettivamente i “Destinatari”:

  • i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di essa;
  • i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi livello e in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale, inclusi quelli distaccati all’estero per lo svolgimento dell’attività;
  • i soggetti che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato di essa, per le parti applicabili;
  • i collaboratori esterni, i business partner, per le parti applicabili.


La Società ribadisce infatti che l’adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge e della sua potenziale efficacia esimente ai sensi del Decreto, un valido strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, per prevenire i reati attraverso l’indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo a reagire tempestivamente nel caso che essi siano comunque commessi.
Il Modello si inserisce organicamente in un sistema di gestione aziendale che è certificato secondo le norme ISO 9001, 14001, 14064, 20000, 27001 e 45001.

03 Codice Etico e di Condotta

In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei servizi offerti, la Società ha avvertito da tempo l’esigenza di formalizzare i valori e principi etici cui ispira la propria azione all’interno di un documento inizialmente denominato Codice Etico e di Condotta (di seguito Codice Etico) in connessione alla delibera di approvazione del Modello 231 e quindi in conformità al suo contenuto, rappresentando, perciò, parte integrante del Modello 231 stesso .
Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell’operato e la qualità dei servizi offerti dalla Società, il Codice Etico indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società.
A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari pubblicando lo stesso e rendendolo consultabile sul sito Ufficiale di UNGUESS, nella sezione in fondo a destra della Home Page, al seguente link: https://unguess.io/it/

04 L’Organismo di Vigilanza e di controllo

L’Organismo di Vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, per brevità, “OdV”) è quell’organo che, come indicato dal Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione e nell’attività aziendale.
La costituzione, la nomina, la durata dell’incarico, la revoca e il compenso dell’OdV sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco Unico.
l’OdV, anche per la funzione svolta, è in possesso di idonee conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.

Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell’OdV e della relativa posizione nell’organigramma aziendale in modo da assicurare l’autonomia e l’indipendenza. A tal fine, l’OdV è direttamente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al quale è tenuto a riferire e che è il solo organo, sentito il parere del Sindaco Unico, con il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione delle obbligazioni poste a carico dell’OdV dalla normativa e/o dal presente Modello.

L’OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento dell’incarico e agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l’esterno.

L’OdV può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica : compliance@plslegal.eu

4.1. Funzioni e poteri dell’OdV

In conformità alle disposizioni del Decreto, all’OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato.
L’OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello, le policies e procedure aziendali rilevanti per il Modello o situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili o, comunque, connesse al Modello stesso.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l’OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell’attività amministrativa e gestoria della Società, dovendo riferire – relativamente alla conduzione e all’esito delle verifiche – direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società. Per tali motivi, i membri dell’OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

In particolare, l’OdV dispone dei seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

  • in relazione alle funzioni di controllo e di ispezione, ad esempio:
    • procedere in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all’efficacia e all’applicazione del Modello;
    • procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti dell’autorità competente anche provvisorie, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all’attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell’ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
    • segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all’esercizio della propria attività;
  • in relazione alle funzioni verifica dell’efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello, ad esempio:
    • in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, verificare periodicamente l’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;
    • alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all’accertamento dell’esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello;
    • partecipare a: a) incontri con i Dipendenti delle aree preposte all’amministrazione e gestione; b) riunioni del Sindaco Unico e/o con il Revisore legale dei conti;
    • svolgere attività di reporting su base periodica almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico in relazione al’attività svolta dall’ufficio del OdV, alle segnalazioni ricevute, agli eventi considerati di particolare rilevanza, ad ogni altro dato, atto o fatto che l’OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei destinatari.
    • all’inizio di ogni anno fiscale l’OdV è tenuto a definire un Piano di Audit avente ad oggetto la fissazione delle verifiche periodiche nel corso dell’intero anno fiscale e le funzioni chiamate all’Audit per ogni verifica periodica così da definire per tempo la disponibilità delle risorse e delle funzioni. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l’OdV di sentire risorse e funzioni in ogni momento ed anche a sorpresa nell’ambito dei propri poteri operativi e di verifica, e inviando il Piano di Audit all’Amministratore Delegato che verrà condiviso con le funzioni aziendali coinvolte.


L’OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (files, segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio informatico (data base OdV) le cui modalità di gestione spettano all’OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 (dieci) anni dalla rilevazione o controllo effettuato, salvo eventuale periodo successivo di richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive o contestazione di illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/2001. In tal caso il periodo di conservazione durerà fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il connesso giudizio di responsabilità.

Al data base dell’OdV possono accedere solamente i membri dell’OdV e le persone delegate e autorizzate dall’OdV.

4.2. 4.2. Segnalazioni e denunce all’Odv ed i flussi informativi

All’OdV verrà riportata dai soggetti incaricati ciascuna segnalazione generata dal sistema di whistleblowing dell’azienda (anche ai sensi del D. Lgs. 24/2023) e lo stesso OdV sarà referente per le violazioni del Codice Etico. L’OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del Modello ed in particolare:

  • ciascun Destinatario del Modello è tenuto a informare l’OdV in merito a comportamenti non in linea con le disposizioni di cui al Decreto o al presente Modello;
  • ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad informare l’OdV in merito ad attività della società di impatto ai sensi del presente Modello che non hanno ricevuto adeguata regolamentazione dal Modello;
  • ciascun Destinatario è tenuto ad informare l’OdV in merito ad eventuali inefficienze del Modello o di sue parti allo svolgimento del compito prefissato;
  • ciascun membro del Management è tenuto a informare l’OdV su base periodica in merito all’implementazione della normativa in azienda ed alla diffusione ed applicazione del Modello, con particolare riferimento alla diffusione ed applicazione dei principi e procedure di cui al Modello stesso, all’attività di formazione dedicata al Modello, nonché alle Attività Sensibili svolte nel periodo di riferimento che possano avere una rilevanza ai sensi del Decreto in oggetto.


Le comunicazioni all’OdV saranno gestite dai soggetti preposti, secondo le previsioni del paragrafo 05 sottostante e secondo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing consultabile al seguente link: https://unguess.io/it/policy-whistleblowing/.

05 Il Sistema di Segnalazione (Whistleblowing)

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del D. Lgs n. 231/2001, ai destinatari del presente Modello, viene reso disponibile un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti.
In tal senso la norma è stata integrata con le disposizioni di cui al decreto legislativo “whistleblowing” (n. 24 del 10 marzo 2023), che ha implementato la Direttiva Europea riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. L’art. 4.1 del Decreto prevede specificamente che i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, debbano prevedere canali di segnalazione interna in linea con le previsioni del Decreto 24/2023 (Whistleblowing).

Unguess ha implementato la normativa attraverso la strutturazione di un sistema di whistleblowing attraverso la piattaforma Factorial le cui modalità di utilizzo sono evidenziate nell’ apposita Policy Whistleblowing sul sito Ufficiale di UNGUESS, nella sezione in basso a destra della Home Page, al seguente link: https://unguess.io/it/policy-whistleblowing/

Le segnalazioni possono riguardare (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • Le violazioni rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, dal presente Modello, e del Codice Etico come ad esempio:
    • Norme e regolamenti in materia di diritto del lavoro, salute, sicurezza e ambiente
    • Corruzione o concussione
    • Riciclaggio di denaro
    • Frodi
    • Conflitti di interesse
    • Divulgazione di informazioni riservate
    • Violazione dei Diritti umani
    • Comportamenti di business non etici o non professionali
    • Uso improprio delle risorse aziendali
    • Non conformità alle normative e procedure della Società
  • le violazioni del diritto dell’Unione Europea e nazionale nei settori elencati del d. Lgs. 24/2023 quali ad esempio:
    • appalti pubblici,
    • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo,
    • sicurezza e conformità dei prodotti,
    • sicurezza dei trasporti,
    • tutela dell’ambiente,
    • radioprotezione e sicurezza nucleare,
    • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali,
    • salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.


La Società, in linea con le disposizioni di legge, dispone: – il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; – l’inserimento nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto 231, così come previsto dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 24/2023, di sanzioni, come previste al paragrafo 06 del presente Modello 231, nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili di:
(i) ritorsioni nei confronti del segnalante, o quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, ovvero vi è stata violazione dell’obbligo di riservatezza;
(ii) non aver istituito canali di segnalazione, non aver adottato procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonché non aver svolto l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
(iii) aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta infatti valida la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell’ipotesi di segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale.
Il principio da osservare in tal senso è la proporzionalità di una delle sanzioni previste al paragrafo, rispetto al comportamento da valutarsi caso per caso.
La Società ricorda la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È possibile effettuare una segnalazione attraverso la piattaforma Factorial, come sopra evidenziato, accessibile dal seguente link: https://unguess.factorial.it/complaints. La piattaforma è il canale idoneo a ricevere le segnalazioni e a proteggere la riservatezza del segnalante e delle informazioni scambiate ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

06 Il Sistema Sanzionatorio

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio

Conformemente alle disposizioni del Decreto, il sistema sanzionatorio ha il compito di garantire l’osservanza del Codice di comportamento, del Modello e delle procedure aziendali.
La violazione degli obblighi definiti nel Modello, anche se giustificata con il perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale e un illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito,e nell’eventualità in cui un reato sia commesso, sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.
Il sistema sanzionatorio prevede le specifiche sanzioni e le modalità per la loro irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal presente Modello.
Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato.

6.2. Le violazioni

Il sistema sanzionatorio è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

  • mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice di comportamento e delle procedure aziendali e disposizioni cui il Modello stesso fa riferimento;
  • violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell’impedimento ai soggetti preposti e all’OdV al controllo e/o all’accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
  • omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l’effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del codice e delle procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività Sensibili;
  • inosservanza dell’obbligo di informativa all’OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
  • violazioni del dovere di riservatezza e delle misure di tutela dell’identità delle funzioni aziendali che segnalano reati presupposto o violazioni del Modello;
  • iniziative ritorsive o discriminatorie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenziamenti ritorsivi o discriminatori o mutamenti di mansioni, contro funzioni aziendali che segnalano reati presupposto o violazioni del Modello;
  • segnalazioni rivelatesi infondate ed effettuate con dolo o colpa grave all’esito dell’attività di accertamento interno condotta dall’OdV ovvero all’esito delle risultanze di un procedimento penale, civile o amministrativo;
  • mancata comunicazione, formazione ed aggiornamento del personale interno ed esterno operante nelle aree ed attività sensibili.

6.3. Le sanzioni

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito, e pertanto nell’eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.
Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti della società, Amministratori, Sindaci, consulenti o partner, ed in aggiunta alle sanzioni elencate nel Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

In caso di violazioni del presente Modello Organizzativo o del Codice Etico in quanto applicabile, le sanzioni verranno applicate e regolate in base al tipo di Destinatario che abbia commesso la violazione.

In caso di sanzioni agli amministratori:
fermo restando quanto previsto dall’art. 2392 e ss. c.c., a seconda della gravità dell’infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (con l’astensione di volta in volta dell’interessato), sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell’ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell’incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all’assemblea di procedere alla revoca della carica.
Indipendentemente dall’applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

In caso di sanzioni ai sindaci e al revisore contabile:

l’OdV informa il Sindaco Unico ed il Consiglio di Amministrazione, che prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.
Indipendentemente dall’applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

In caso di sanzioni ai dipendenti:

con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste del CCNL (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione e licenziamento) nei seguenti termini:

  • Rimprovero verbale, nel caso di “lieve inosservanza” in relazione a condotte che siano caratterizzate da colpa lieve e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società. Tale sanzione è irrogata in base alla seguente casistica : – lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale, dei Protocolli previsti dal Modello;
    – lieve inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
    – tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali; – mancato adempimento per colpa lieve a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Controllo, salvo giustificazioni motivate.
  • Rimprovero scritto, nei confronti di lavoratori/trici responsabili di aver, con colpa lieve, esposto la Società al rischio di sanzioni o danni di non particolare gravità. Tale sanzione è irrogata in base alla seguente casistica : – inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
    – inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
    – tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali; – ritardo nell’adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
  • Multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria / sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, l’inosservanza riveste maggiore importanza. Tale sanzione è irrogata in base alla seguente casistica:
    – inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello; – inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni; – omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
    – ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa,in caso di Notevole violazione (posta in essere con dolo o colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli 231 e dalle Procedure Aziendali, tale da provocare, anche in via potenziale, grave nocumento morale o materiale alla Società, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentano presupposti dei Reati. Si ricorre al licenziamento per giusta causa nell’ipotesi in cui i fatti addebitati al dipendente siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
    I lavoratori/lavoratrici coinvolti in procedimenti disciplinari per le violazioni rientranti nel campo di applicazione del presente sistema sanzionatorio, potranno essere sospesi cautelarmente dal servizio, nei termini e con le modalità stabiliti dal CCNL.
    Per i lavoratori con qualifica dirigenziale, tenuto conto della difficile applicabilità di sanzioni conservative nei loro confronti, qualsivoglia violazione di non scarsa importanza delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli 231 e dalle Procedure Aziendali, dagli stessi commessa, tollerata o negligentemente ignorata, non potrà che comportare il licenziamento per giusta causa o per giustificatezza soggettiva.


In caso di sanzioni ai fornitori e partner commerciali:

laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l’assunzione dell’impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest’ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli.
In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico o i Protocolli della Società sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
La Società si riserva comunque di agire in sede penale e di agire per la richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni di qualsivoglia natura alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

In caso di sanzioni ai collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi:

le violazioni o l’aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell’esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizioni dell’articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.
Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione, e/o di recesso immediato nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

In caso di sanzioni all’ Organismo di Vigilanza

uno qualsiasi tra il Sindaco Unico o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Sindaco Unico ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell’incarico all’organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.
Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni sopra riportate, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

07 L’implementazione del Modello ed il suo aggiornamento

7.1 Attività di comunicazione, diffusione e formazione

La comunicazione, la diffusione e la formazione relative al Modello 231 sono importanti requisiti dell’attuazione dello stesso. Pertanto, la Società, allo scopo di attuare efficacemente il Modello 231, assicura una corretta e adeguata diffusione dei principi e delle previsioni di esso, sia all’interno che all’esterno della propria organizzazione.
La Società si propone infatti di estendere la comunicazione dei principi e delle previsioni del Modello 231 in generale e del Codice Etico in particolare non solo ai suoi dipendenti, ma altresì a coloro che, pur non avendo la qualifica formale di dipendente, operano (anche occasionalmente) per il raggiungimento degli obiettivi d’impresa, in virtù di diversi rapporti contrattuali, e a coloro che stipulano con UNGUESS rapporti commerciali (Interessati)
La Società diversifica l’attività di comunicazione, diffusione e formazione a seconda dei destinatari della stessa, garantendo, in ogni caso, la conformità di tale attività ai principi di chiarezza, esaustività, accessibilità e continuità, allo scopo di assicurare ai destinatari di essa piena consapevolezza dei principi etici e delle disposizioni interne aziendali che essi sono tenuti a rispettare.

Ogni Destinatario è tenuto a:

  • acquisire consapevolezza:
    • dei principi e delle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico;
    • delle modalità operative con cui la rispettiva attività deve essere svolta;
  • contribuire attivamente, in relazione ai rispettivi ruolo e responsabilità, per l’efficace attuazione del Modello 231 e del Codice Etico, segnalando eventuali carenze e/o violazioni relative a essi.


La Società promuove e favorisce la conoscenza dei principi e delle previsioni del Modello 231 da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento differenziato a seconda della posizione e del ruolo rivestito da essi e garantisce:

  • ai Destinatari in qualità di Dipendenti l’accesso al Modello 231, ai relativi allegati, al Codice Etico e alle informazioni sulla struttura organizzativa (organigrammi e disposizioni organizzative), sulle attività e sulle procedure aziendali in un’area dedicata dell’Intranet aziendale e attraverso affissione nelle bacheche aziendali.
  • ai soggetti Destinatari in qualità di Collaboratori e Partner e ai soggetti Interessati in qualità di Fornitori e Clienti, di prendere visione di tale documento, che rappresenta la Parte Generale di tale MOGC, attraverso il sito Ufficiale di UNGUESS nella sezione in basso a destra della Home Page, al seguente link:
    per tenerli informati, al fine della corretta esecuzione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Società, circa il contenuto del Modello 231 adottato dalla Società stessa.

7.2 I Responsabili di funzioni o persone

Coloro che hanno la responsabilità di processi di valore, funzioni o persone hanno la responsabilità generale dell’attuazione e del rispetto del Modello 23.
I Responsabili delle funzioni aziendali hanno inoltre – come il Consiglio di Amministrazione, i dipendenti e ogni Destinatario – la responsabilità di comprendere, rispettare e applicare i principi e le previsioni del Modello 231.
I Responsabili di funzioni o persone devono altresì dimostrare leadership e impegno in relazione al Modello 231 e, in particolare:
garantire che il Modello 231 sia stato adottato e sia attuato, per far fronte in modo adeguato ai rischi di commissione dei reati-presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001;
garantire l’integrazione dei principi e delle previsioni del Modello 231 nei processi aziendali;

  • impiegare risorse adeguate a l’efficace funzionamento del Modello 231;
  • assicurare che sia svolta attività di informazione relativa al Modello 231 sia all’interno che all’esterno della Società;
  • assicurare la comunicazione all’interno della Società dell’importanza di un efficace Modello 231 e della conformità ai principi e alle previsioni di esso;
  • garantire che il Modello 231 sia opportunamente disegnato per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
  • dirigere e supportare i dipendenti nel contribuire all’efficacia del Modello 231;
  • promuovere la cultura in materia 231 all’interno della Società;
  • promuovere un miglioramento continuo in ambito 231;
  • sostenere gli altri soggetti con ruoli di gestione rilevanti, affinché dimostrino leadership nel prevenire e rilevare condotte a rischio, per quanto di competenza;
  • incoraggiare l’uso di procedure di segnalazione di carenze e/o violazioni del Modello 231, sia sospette che attuali;
  • garantire che nessuno subirà ritorsioni, né azioni discriminatorie o disciplinari per aver effettuato segnalazioni in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione della sussistenza di violazioni, o sospette violazioni, del Modello 231, o per aver rifiutato di commettere violazioni dello stesso, anche se tale rifiuto può comportare una perdita di business per la Società (eccettuato il caso in cui il soggetto abbia partecipato alla violazione);
  • riferire periodicamente all’Organismo di Vigilanza, in merito al contenuto e al funzionamento del Modello 231 e a eventuali segnalazioni di commissione di reati-presupposto ex D. Lgs. 231/2001;
  • riesaminare, su input del Consiglio di Amministrazione, periodicamente il Modello 231, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, considerando nella revisione quanto segue: (i) stato delle azioni rispetto alle precedenti revisioni del management; (ii) cambiamenti relativi a fattori esterni e interni rilevanti per il Modello 231; (iii) informazioni sull’attuazione del Modello 231, compresi gli sviluppi in tema di non conformità e azioni correttive, esiti del monitoraggio, esiti degli audit, segnalazioni, investigazioni, natura ed entità dei rischi; (iv) efficacia delle azioni intraprese per far fronte ai rischi; (v) opportunità per il miglioramento continuo del Modello 231;
  • includere, negli esiti della revisione, decisioni relative a opportunità di miglioramento continuo e necessità di modifiche del Modello 231;
  • riferire all’Organismo di Vigilanza una sintesi degli esiti della suddetta revisione;
  • conservare prova documentale degli esiti delle revisioni.


Qualora i Responsabili delle funzioni aziendali deleghino la responsabilità o i poteri per l’assunzione di decisioni in relazione alle quali sussista un rischio di commissione di reati-presupposto ex D. Lgs. 231/2001 non basso, la Società istituirà e manterrà un processo decisionale o un sistema di controlli che richieda che il processo decisionale e il livello di autorità dei soggetti che prendono le decisioni siano appropriati e liberi da conflitti di interessi, attuali o potenziali.

7.3 I dipendenti della Società

I dipendenti della società coinvolti nel processo qui descritto sono chiamati a rispettare le disposizioni previste nel Modello ed in particolare:

  • Comprendere i principi fondamentali della disciplina
  • Seguire i principi previsti dal Codice Etico
  • Conoscere la struttura del Modello Organizzativo
  • Conoscere e seguire i principi generali previsti dalla Parte Speciale, pubblicata solo internamente su apposito canale intranet aziendale
  • Conoscere e seguire la Parte Speciale dedicata alla propria attività, e pubblica solo internamente su apposito canale intranet aziendale
  • Segnalare al proprio superiore gerarchico o all’OdV eventuali disallineamenti dell’analisi del rischio della funzione rispetto alle attività effettivamente svolte dalla funzione stessa
  • Segnalare al proprio superiore gerarchico o all’OdV eventuali disallineamenti di comportamenti della struttura o dei soggetti terzi rispetto ai principi previsti dal Modello e dal Codice Etico
  • Conoscere gli elementi del sistema sanzionatorio del Modello
  • Essere parte attiva nel sistema 231 teso alla prevenzione dei rischi da reato all’interno dell’organizzazione

7.4 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Attività Sensibili dirette a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi di cui al presente Modello.
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante nonché la possibilità di dialogare con tutti i dipendenti, collaboratori e partner dell’azienda.
L’Organismo di vigilanza, in merito alle attività evidenziate come sensibili alla possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Modello, unitamente ai responsabili delle funzioni identificati, definisce un flusso informativo per ognuna delle attività sensibili sopra descritte definendone altresì la periodicità sulla base dello schema di cui all’Allegato 5 della Parte Speciale.

7.5 L’aggiornamento del Modello Organizzativo

Il Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a del Decreto). La sua approvazione, e anche le successive modifiche e integrazioni, sono sottoposte e sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che si avvarrà dell’esperienza e delle indicazioni dell’OdV, ad eccezione delle sole modifiche ed integrazioni riguardanti aspetti formali o di minore rilievo che saranno, invece, rivolte alla funzione della Direzione Generale dell’ organizzazione o all’Amministratore.